L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE ha chiarito un punto cruciale per chi opera nel marketing digitale: non sempre è necessario il consenso espresso dell’utente per utilizzare un indirizzo e-mail a fini promozionali.
Il caso C-654/23 riguarda l’invio di comunicazioni commerciali a utenti che avevano creato un account online gratuito per accedere a contenuti limitati, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a pagamento.
Secondo le conclusioni presentate:
- L’indirizzo e-mail raccolto in fase di registrazione può considerarsi ottenuto “nel contesto della vendita di un prodotto o servizio” (anche se gratuito).
- Le e-mail inviate rientrano nella “commercializzazione diretta di prodotti analoghi”.
- Quindi, non serve un nuovo consenso, purché l’utente sia stato informato e possa opporsi facilmente e gratuitamente, come previsto dall’art. 13, par. 2, della Direttiva ePrivacy.
Inoltre, il GDPR non si applica in questi casi, in quanto la Direttiva ePrivacy è da considerarsi lex specialis: disciplina specifica che prevale sulla norma generale.
Una decisione che avrà un impatto rilevante sulle strategie digitali delle aziende e sulla gestione della compliance privacy.